L'istanza di mediazione interrompe la prescrizione del diritto per cui si tenta la conciliazione

  • Home
  • News
  • L'istanza di mediazione interrompe la prescrizione del diritto per cui si tenta la conciliazione
L'istanza di mediazione interrompe la prescrizione del diritto per cui si tenta la conciliazione

L'istanza di mediazione interrompe la prescrizione del diritto per cui si tenta la conciliazione

  • 26/05/2020

MEDIAZIONE

L’istanza di mediazione interrompe la prescrizione del diritto per cui si tenta conciliazione

L’art 5 co 6 del D. lvo 28/10 dichiara che: “Dal momento della comunicazione (dell’istanza di mediazione) alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.”

La sentenza n. 17781/2013 delle Sezioni Unite della Cassazione ha affermato che l’istanza di mediazione interrompe la prescrizione del diritto per cui si tenta la conciliazione.

La domanda di mediazione rappresenta infatti la manifestazione di volontà dell’istante interessato di contrastare uno stato di fatto, una situazione in cui lui sta perdendo il proprio diritto.

Pertanto, con la domanda di mediazione l’istante ha sempre la possibilità di interrompere l’attuale stato di fatto delle cose, ma, per fare questo, è importante che l’istanza di mediazione arrivi effettivamente al destinatario e che l’istante si ricordi anche che in mediazione vige il principio della riservatezza sugli argomenti trattati all’interno del negoziato.

Quindi è importante che l’istante non dia per scontato che con la domanda di mediazione si interrompe il diritto del terzo.

I suoi diritti devono essere chiaramente palesati ed espressi domanda di mediazione e la domanda deve essere poi correttamente recapitata al destinatario perché, se poi si entra in mediazione, il contenuto dei rapporti tra le parti è riservato.

L’istante deve quindi verificare che la domanda di mediazione sia chiara, puntuale e completa e che tutte le richieste che lui presenterà in mediazione tocchino tutti i diritti ed interessi del suo assistito.

Inoltre, l’avvocato dell’istante deve verificare che l’istanza di mediazione giunga correttamente alle parti perché, secondo l’art 5 co 6 del D. lvo 28/10, è solo quello il momento in cui la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

Questo è bene ricordarselo anche perché se durante la mediazione le parti possono affrontare riservatamente tutti i loro rapporti, in caso di vertenza, è bene ricordarsi che il Giudice non può, per legge, chiedere alle parti e al mediatore il contenuto di quello che hanno trattato e gli unici documenti che potrebbe vedere sono gli atti iniziali depositati prima dell’ingresso in mediazione, i verbali di rinvio, e l’eventuale accordo di mediazione.

Pertanto, è proprio durante la fase iniziale che l’avvocato deve:

· cercare di capire tutte le pretese e i diritti che il cliente vuole esercitare nella mediazione,

· riportare le pretese nella domanda di mediazione,

· verificare che l’Organismo di mediazione faccia correttamente pervenire la domanda di mediazione all’interessato.

Tali verifiche permettono di evitare che qualche diritto del proprio cliente possa prescriversi perché non è stato contemplato nell’istanza di mediazione o non possa più essere esercitato perché non è stato correttamente notificato alla parte interessata.

Si allegano alcune sentenze

· Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 20/06/2019) 13/11/2019, n. 29419

· Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 04/04/2019) 26/06/2019, n. 17059

· Tribunale di Milano, sentenza 23.05.2018 - Est. Zuffada

Avv. Guido Trabucchi

https://guidotrabucchi.it/

Cookie

Questo sito web utilizza cookie di terze parti

X
Questo sito utilizza cookie tecnici anonimi per garantire la navigazione e cookie di terze parti per monitorare il traffico e per offrire servizi aggiuntivi come ad esempio la visualizzazione di video o di sistemi di messaggistica. Senza i cookie di terze parti alcune pagine potrebbero non funzionare correttamente. I cookie di terze parti possono tracciare la tua attività e verranno installati solamente cliccando sul pulsante "Accetta tutti i cookie". Puoi cambiare idea in ogni momento cliccando sul link "Cookie" presente in ogni pagina in basso a sinistra. Cliccando su uno dei due pulsanti dichiari di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e di accettarne le condizioni.
MAGGIORI INFORMAZIONI